FAQ
Incentivi
1.1) In cosa consiste l'incentivazione per l'energia fotovoltaica?
Il 5 Maggio 2011, i Ministeri dello Sviluppo Economico (MSE) e dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) hanno emesso un nuovo Decreto Ministeriale che ha introdotto modifiche e semplificazioni molto importanti allo schema previsto dal meccanismo in “conto energia” del febbraio 2007. In base a questo nuovo decreto il Gestore dei Servizi Elettrici Spa (GSE) riconosce un contributo all’energia elettrica (kWh) prodotta dall’impianto fotovoltaico connesso in rete. Ciò vuol dire che, a fronte della produzione di energia elettrica, si riceve del denaro (anche più volte all’anno) per l’energia prodotta in funzione della dimensione (potenza nominale) e della tipologia dell' impianto.
1.2) Come funziona il conto energia?
Il soggetto interessato realizza a propria cura e carico (anche attraverso finanziamento) appoggiandosi a una Società qualificata, l’impianto fotovoltaico e lo connette alla rete; in cambio ottiene vari vantaggi economici ed ambientali:
- incentivi a fondo perduto dal GSE (Stato Italiano) per 20 anni a tariffa fissa, non attualizzata nel tempo. Ovvero a fronte della produzione di corrente elettrica, il titolare dell’impianto riceve del denaro (anche più volte all’anno) per la corrente elettrica prodotta in funzione della dimensione (potenza impianto) e della tipologia dell' impianto.
- energia elettrica prodotta dall’impianto gratis e/o vendibile. Questo è il secondo vantaggio per il titolare dell’impianto fotovoltaico: il valore della propria energia, mediamente di 0,16 Euro/kWh in funzione dell’autoconsumo o della vendita alla rete, si somma all’incentivo in conto energia.
- al termine dei benefici del conto energia (dopo 20 anni) cessano gli incentivi, ma l’impianto resta di proprietà del titolare e continua a produrre corrente elettrica gratis e/o vendibile.
1.3) L'impianto realizzato deve cedere energia alla rete di distribuzione?
Si è unicamente obbligati ad essere connessi alla rete. L’energia può essere consumata (autoconsumo) anche integralmente da chi la produce. L’eventuale cessione può riguardare l’energia in esubero non consumata. Un ulteriore vantaggio per il titolare dell’impianto fotovoltaico è dato dal valore dell’energia consumata e non più prelevata dalla rete e, se si autoconsuma tutta l’energia prodotta, oltre ad avere diritto all’incentivo, non si paga l’energia al Distributore (oggi attorno a 0,16 Euro/kWh). In particolare, per impianti di potenza fino a 200 kWp che consumano localmente (parte o tutta) l’energia prodotta, vale la disciplina dello “scambio sul posto” (per il completo significato, vedi domanda successiva) con tariffa incentivante su tutta l’energia prodotta e non soltanto su quella autoconsumata. Per gli impianti che funzionano in autoconsumo e di potenza superiore a 200 kWp e per impianti che cedono totalmente l'energia prodotta, vale la disciplina del "ritiro dedicato". Altre facilitazioni sono previste per sostituzioni di coperture in amianto, per soggetti pubblici, etc. etc.. Il tutto in uno scenario in cui il costo dell’energia continuerà a crescere inesorabilmente.
1.4) Cosa significa "scambio sul posto"?
Lo “scambio sul posto (SSP)” rappresenta un'alternativa alla vendita di energia elettrica prodotta ed immessa dall'impianto e vale per gli impianti fino a 200 kWp che operano in regime di autoconsumo. Lo scambio sul posto costituisce un contratto di compravendita dell'energia in cui il soggetto erogatore del contributo (GSE) riconosce al Produttore il corrispettivo della cessione dell' energia calcolato in funzione del costo dell' energia per il Produttore e del periodo temporale di immissione dell' energia in rete. Il pagamento del contributo in conto scambio avviene con cadenza trimestrale e conguaglio annuale (maggio).
1.5) Cosa significa "ritiro dedicato"?
1.6) E' l'Enel che eroga gli incentivi?
Gli incentivi vengono erogati dal GSE (Gestore dei Servizi Elettrici Spa, Società Statale) e non dall'Enel. Il GSE attinge per gran parte da fondi continuamente aggiornati dal pagamento di tutte le bollette elettriche (componente tariffaria A3, “costruzione impianti fonti rinnovabili”) con denaro che costituisce il contributo pagato da tutti gli utenti italiani che acquistano l'energia elettrica.
1.7) Lo Stato puņ eliminare gli incentivi?
No. L'incentivazione fotovoltaica promossa dallo Stato è legata ad un ampio quadro normativo europeo che obbliga l'Italia, pena severe sanzioni comunitarie, a favorire ed avvantaggiare il maggiore impiego della fonte energetica solare. Gli incentivi sono erogati per 20 anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto e rimangono costanti per l'intero periodo.
1.8) Gli incentivi del GSE percepiti dai privati (persone fisiche non soggetti a IVA) sono tassati?
L'Agenzia delle Entrate, nella Circolare N. 46/E del 19/07/2007, chiarisce la disciplina fiscale degli incentivi per gli impianti fotovoltaici. In sintesi per le persone fisiche che utilizzano un impianto fotovoltaico a soli fini privati e per i condomini che producono energia elettrica destinata esclusivamente a soddisfare i consumi condominiali:
- gli incentivi del GSE sono fuori dal campo di applicazione IVA e sono irrilevanti fiscalmente (ovvero detassati, esentasse);
- i proventi derivanti dalla vendita dell'energia in eccedenza rispetto ai consumi privati sono fuori dal campo IVA, ma sono soggetti ad imposte dirette come redditi diversi, in particolare, come redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera i) del TUIR.
1.9) I redditi aziendali derivanti dal conto energia sono tassati?
Per le aziende l'impianto fotovoltaico è un bene strumentale (cfr. Agenzia Entrate, Circ. 46/E - 19/07/2007) per il quale nell'ambito dei ricavi vanno inclusi sia la tariffa incentivante, sia i proventi derivanti dalla vendita dell'energia. In particolare la tariffa incentivante è fuori campo IVA, concorre interamente alla determinazione del reddito d'impresa, rileva ai fini IRAP ed è assoggettata alla ritenuta del 4% di cui all'articolo 28 del DPR n. 600 del 1973.