FAQ
Incentivi
1.1) In cosa consiste l'incentivazione per l'energia fotovoltaica?
Il 19 febbraio 2007, i Ministeri dello Sviluppo Economico (MSE) e dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) hanno emesso un nuovo Decreto Ministeriale che ha introdotto modifiche e semplificazioni molto importanti allo schema previsto dal meccanismo in “conto energia” del settembre 2005. In base a questo nuovo decreto il Gestore dei Servizi Elettrici Spa (GSE) riconosce un contributo all’energia elettrica (kWh) prodotta dall’impianto fotovoltaico connesso in rete. Ciò vuol dire che, a fronte della produzione di energia elettrica, si riceve del denaro (anche più volte all’anno) per l’energia prodotta in funzione della dimensione (potenza nominale) e del grado di integrazione architettonica dell’impianto: da 0,36 Euro/kWh a 0,49 Euro/kWh
1.2) Come funziona il conto energia?
Il soggetto interessato realizza a propria cura e carico (anche attraverso finanziamento) appoggiandosi a una Società qualificata, l’impianto fotovoltaico e lo connette alla rete; in cambio ottiene vari vantaggi economici ed ambientali:
- incentivi a fondo perduto dal GSE (Stato Italiano) per 20 anni a tariffa fissa, non attualizzata nel tempo. Ovvero a fronte della produzione di corrente elettrica, il titolare dell’impianto riceve del denaro (anche più volte all’anno) per la corrente elettrica prodotta in funzione della dimensione (potenza impianto) e del grado di integrazione architettonica dell’impianto: da 0,360 Euro/kWh a 0,490 Euro/kWh.
- energia elettrica prodotta dall’impianto gratis e/o vendibile. Questo è il secondo vantaggio per il titolare dell’impianto fotovoltaico: il valore della propria energia, mediamente di 0,16 Euro/kWh in funzione dell’autoconsumo o della vendita alla rete, si somma all’incentivo in conto energia: il guadagno totale è variabile da 0,42 Euro/kWh a 0,65 Euro/kWh.
- al termine dei benefici del conto energia (dopo 20 anni) cessano gli incentivi, ma l’impianto resta di proprietà del titolare e continua a produrre corrente elettrica gratis e/o vendibile.
1.3) L'impianto realizzato deve cedere energia alla rete di distribuzione?
Si è unicamente obbligati ad essere connessi alla rete. L’energia può essere consumata (autoconsumo o scambio) anche integralmente da chi la produce. L’eventuale cessione può riguardare l’energia in esubero non consumata. Un ulteriore vantaggio per il titolare dell’impianto fotovoltaico è dato dal valore dell’energia consumata e non più prelevata dalla rete e, se si autoconsuma tutta l’energia prodotta, oltre ad avere diritto all’incentivo, non si paga l’energia al Distributore (oggi attorno a 0,16 Euro/kWh). In particolare, per impianti di potenza fino a 20 kWp che non autoconsumano (parte o tutta) l’energia prodotta, vale la disciplina dello “scambio sul posto” (per il completo significato, vedi domanda successiva) con tariffa incentivante su tutta l’energia prodotta e non soltanto su quella autoconsumata. Altre facilitazioni sono previste per sostituzioni di coperture in amianto, per soggetti pubblici, per autoproduttori di energia che consumano non meno del 70% dell’energia prodotta, etc. etc.. Il tutto in uno scenario in cui il costo dell’energia continuerà a crescere inesorabilmente.
1.4) Cosa significa "scambio sul posto"?
Lo “scambio sul posto” rappresenta un'alternativa alla vendita di energia elettrica prodotta ed immessa dall'impianto. Questo servizio, che può essere erogato dal gestore di rete locale solo per gli impianti con potenza fino a 20 kW, consiste nell'operare un saldo annuo tra l'energia elettrica immessa in rete e l'energia elettrica prelevata dalla rete (detto net meetering) nel caso in cui il punto di immissione e di prelievo dell'energia elettrica dalla rete coincidano. Qualora il saldo annuale risulti > 0, esso è riportato a credito per la compensazione di energia di un eventuale saldo negativo dell'anno successivo.
1.5) E' l'Enel che eroga gli incentivi?
Gli incentivi vengono erogati dal GSE (Gestore dei Servizi Elettrici Spa, Società Statale) e non dall'Enel. Il GSE attinge per gran parte da fondi continuamente aggiornati dal pagamento di tutte le bollette elettriche (componente tariffaria A3, “costruzione impianti fonti rinnovabili”) con denaro che costituisce il contributo pagato da tutti gli utenti italiani che acquistano l'energia elettrica.
1.6) Lo Stato puņ eliminare gli incentivi?
No. L'incentivazione fotovoltaica promossa dallo Stato è legata ad un ampio quadro normativo europeo che obbliga l'Italia, pena severe sanzioni comunitarie, a favorire ed avvantaggiare il maggiore impiego della fonte energetica solare. Gli incentivi sono erogati per 20 anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto e rimangono costanti per l'intero periodo.
1.7) Gli incentivi del GSE percepiti dai privati (persone fisiche non soggetti a IVA) sono tassati?
L'Agenzia delle Entrate, nella Circolare N. 46/E del 19/07/2007, chiarisce la disciplina fiscale degli incentivi per gli impianti fotovoltaici. In sintesi per le persone fisiche che utilizzano un impianto fotovoltaico a soli fini privati e per i condomini che producono energia elettrica destinata esclusivamente a soddisfare i consumi condominiali:
- gli incentivi del GSE sono fuori dal campo di applicazione IVA e sono irrilevanti fiscalmente (ovvero detassati, esentasse);
- i proventi derivanti dalla vendita dell'energia in eccedenza rispetto ai consumi privati sono fuori dal campo IVA, ma sono soggetti ad imposte dirette come redditi diversi, in particolare, come redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera i) del TUIR.
1.8) I redditi aziendali derivanti dal conto energia sono tassati?
Per le aziende l'impianto fotovoltaico è un bene strumentale (cfr. Agenzia Entrate, Circ. 46/E - 19/07/2007) per il quale nell'ambito dei ricavi vanno inclusi sia la tariffa incentivante, sia i proventi derivanti dalla vendita dell'energia. In particolare la tariffa incentivante è fuori campo IVA, concorre interamente alla determinazione del reddito d'impresa, rileva ai fini IRAP ed è assoggettata alla ritenuta del 4% di cui all'articolo 28 del DPR n. 600 del 1973.